Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vercelli
di Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vercelli
18 Febbraio 2026 17:17
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Come purtroppo spesso accade, dopo una tragedia sale enormemente l’attenzione verso temi che sarebbero dovuti essere costantemente monitorati anziché trascurati, perché supportati dal pericolosissimo pensiero del “fino ad ora è andato sempre tutto bene”. E’ quello che riporta alla mente l’effetto “ponte Morandi” che tutti noi ricordiamo. Dopo il suo crollo inaspettato sono partite indagini quasi a tappeto sulle strutture a ponte e sulle strade d’Italia per verificarne lo stato, fatto che ci induce a pensare che se si fossero messe in campo le dovute verifiche prima si sarebbe evitata questa disgrazia. Penso che molti ricordino, prima ancora, quello che fu definito l'effetto-Statuto, quando nel 1983 andò in fiamme l'omonimo cinema di Torino. La tragedia scosse l'opinione pubblica e ciò provocò un punto di svolta nella normativa italiana in materia di sicurezza, contribuendo a sviluppare una nuova cultura nei luoghi pubblici. Purtroppo però la storia spesso non insegna (per gli uomini di dura cervice non sempre historia magistra vitae) ed il tempo cancella la memoria: adesso ci risiamo con la terribile sciagura di Crans-Montana, che ha colpito tutti noi. E puntualmente ecco che in questi giorni si stanno facendo numerosi controlli presso i locali di pubblico spettacolo. Cosa buona e giusta, nonché doverosa, ma sicuramente tardiva. I controlli servono, sono indispensabili per la tutela di tutti. Si è portati a pensare che i controlli intralcino le attività di impresa, ma quando si tratta della salvaguardia della vita umana, non c’è attività o profitto che tenga. Certo è che i controlli da soli non bastano; occorrono etica, cultura, coscienza della sicurezza da parte dei gestori e degli utenti dei servizi. Proprio in queste settimane sulle colonne di questo giornale è comparsa la notizia sulla gestione della sicurezza alla stazione ferroviaria di Vercelli, dove si sono riscontrate incongruenze pericolose nelle planimetrie del piano di evacuazione affisse sulle pareti, che risultano piuttosto datate e non rispettanti la situazione reale, con uscite di sicurezza ubicate in posti diversi da quanto affisso. Cerchiamo quindi di fare un po’ di chiarezza sullo stato normativo e di dare qualche indicazione utile per tutti. Inquadriamo diversamente locali di intrattenimento e pubblico spettacolo ed attività di bar e di ristorazione: queste ultime non sono attività soggette ai controlli da parte dei Vigili del Fuoco, mentre lo sono i locali destinati a spettacoli e trattenimenti pubblici con capienza superiore a 100 persone o di superficie superiore ai 200 m2. Rientrano in tale ambito, a titolo esemplificativo, discoteche e sale da ballo, caratterizzate da elevato affollamento e permanenza prolungata del pubblico. Quindi i bar ed i ristoranti, in via generale, non sono disciplinati da una specifica regola tecnica di prevenzione incendi e, pertanto, l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione antincendio e delle condizioni di esercizio in sicurezza è demandata alla valutazione del rischio incendio, da effettuare dal datore di lavoro (che è sempre il primo responsabile della sicurezza per la propria attività), secondo il più esteso corpus normativo della sicurezza nei luoghi di lavoro: così recitano il D. Lgs n. 81/2008, i 3 decreti del novembre 2021 e, proprio recentemente, la circolar n. 678 del 15 gennaio 2026 del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del fuoco. La valutazione dei rischi che ricadono sui lavoratori comporta però anche la necessità di considerare gli effetti organizzativi derivanti dalla presenza del pubblico, quali, a titolo esemplificativo, i picchi di affollamento che incidono sulle mansioni e sul numero degli addetti, le modalità di svolgimento delle attività lavorative in presenza di clienti o visitatori e le interferenze operative e le condizioni di layout che possono influire sull’esposizione ai rischi. In pratica, la normativa in materia di prevenzione incendi e gestione dell’emergenza assume quindi come riferimento tutte le persone presenti nell’attività, indipendentemente dal loro ruolo e non solo i lavoratori. Dalla presenza di pubblico non si può prescindere. In particolare, il D.M. 2 settembre 2021, all’articolo 2, stabilisce l’obbligo per il datore di lavoro di adottare idonee misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza e di predisporre il piano di emergenza nei seguenti casi: luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori e luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori. Vige inoltre il principio di inclusività, sottolineando la necessità di fare riferimento agli “occupanti” e di esplicitare sistematicamente, nel piano di emergenza, specifiche indicazioni per le persone con esigenze speciali, al fine di garantire una gestione dell’emergenza efficace e realmente orientata alla tutela della vita umana. Si richiama l’attenzione sul ruolo degli addetti al servizio antincendio, che devono essere formati in relazione al rischio presente ed in numero adeguato all’affollamento. Devono essere preparati e addestrati grazie a prove di evacuazione concrete da farsi almeno annualmente. Tali figure sono importantissime perchè non svolgono esclusivamente funzioni operative connesse all’utilizzo dei presidi antincendio (estintori, idranti, pulsanti, allarmi, coperte ignifughe per soffocare un principio d’incendio, ecc.), ma sono chiamate ad assicurare, nell’ambito delle misure di gestione della sicurezza antincendio, le corrette condizioni di esercizio, la salvaguardia degli occupanti, nonché un’azione preventiva volta a contrastare comportamenti a rischio da parte degli avventori, quali l’accensione di fiamme libere o il mancato rispetto del divieto di fumo, suscettibili di incidere sull’innesco e sulla successiva evoluzione dell’incendio. Al di là delle normative, anche i frequentatori dei locali possono, anche se comprendiamo non sia facile, rendersi conto del rischio cui possono essere soggetti. Alcune utili indicazioni sono le seguenti: quando si entra in un locale individuare subito le uscite di sicurezza ed i percorsi per raggiungerle, rendersi conto dell’affollamento (che, se eccessivo, costituisce un aggravamento non da poco del rischio), valutare il comportamento delle persone, ovvero se fumano o se utilizzano fiamme libere come le famigerate “stelline”, che sono veri e propri dispositivi pirotecnici pericolosi: carnevale è vicino ed i nostri ragazzi, in caso di un innesco accidentale, certo non indossano vestiti incombustibili. Insegniamo questi accorgimenti soprattutto ai nostri giovani, perché possano essere più consapevoli e non accettino una situazione di rischio a scapito della propria incolumità. Facciamo cultura presso i gestori, perché si rendano conto della grande responsabilità che hanno in capo. L’incendio è un evento devastante, a volte improvviso e che spesso non lascia scampo. Si raggiunge la salvezza nei primissimi minuti dall’inizio della combustione; se ci si trova in una situazione di pericolo bisogna immediatamente dare l’allarme a tutti, in qualsiasi modo, tramite la voce, con i pulsanti rossi di allarme, con tutti i mezzi disponibili e lasciare immediatamente l’ambiente colpito senza tergiversare, senza soffermarsi ad osservare o filmare (come avviene spesso in autostrada in caso di incidenti sulla corsia opposta), ma cercando di raggiungere nel minor tempo possibile un’uscita di emergenza a passo svelto, ma senza correre e senza farsi prendere dal panico. Fortunatamente l’incendio non avviene di frequente, ma quando accade non ci deve cogliere impreparati. La prevenzione è sempre la migliore arma che possiamo utilizzare.
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