Giudice sportivo
di Redazione La Sesia
22 Gennaio 2026 15:58
L'esito era quasi scontato (in caso contrario si sarebbe creato un pericoloso precedente), ma la conferma è arrivata con il comunicato del Giudice sportivo, che ha respinto il ricorso della Pro Vercelli e omologato il risultato della gara con l'Albinoleffe, vinta per 2-1 dai bergamaschi.
"La Parte Ricorrente (Pro Vercelli) deduce che, nel caso di specie, sarebbe stato fatto un utilizzo irregolare del Football Video Support (FVS), in quanto l’arbitro avrebbe applicato una sanzione disciplinare non consentita dalla procedura di revisione e avrebbe utilizzato uno strumento regolamentare al di fuori dei casi tassativamente previsti - scrive il Giudice sportivo Stefano Palazzi - Si tratterebbe, pertanto, di un’erronea applicazione di una norma procedurale vincolante, idonea a incidere sulla regolarità della gara".
Infatti i due gol dell'Albinoleffe sono arrivati dopo l'espulsione di Jean- Guy Akpa Akpro, avvenuta per doppia ammonizione e non per rosso diretto, come richiesto dalla squadra lombarda. La Pro nel suo ricorso aveva fatto notare che "la revisione è stata attivata esclusivamente per la valutazione di un possibile cartellino rosso diretto; l’arbitro, all’esito della revisione, ha escluso la sussistenza dei presupposti per l’espulsione diretta e, pertanto, si assume che l’arbitro avrebbe dovuto attenersi alla decisione originariamente assunta in campo, che, nel caso di specie, consisteva nella mera concessione del fallo senza l’irrogazione di alcuna sanzione disciplinare”.
Il Giudice dunque ha richiesto un supplemento di referto all’arbitro De Angeli, che ha spiegato come "a seguito della consegna della “card”, veniva attivata la procedura di revisione, la quale si concludeva con la valutazione dell’assenza di un grave fallo di gioco (con la “card”, ultima disponibile della società Albinoleffe trattenuta e non restituita) e, tuttavia, con l’accertamento della sussistenza di un fallo imprudente, non rilevato sul terreno di gioco in sede di prima valutazione. Pertanto, all’esito della procedura di revisione, la “card” veniva trattenuta alla squadra di casa ed assunta la corretta decisione tecnica di ammonizione del calciatore Jean- Guy Akpa Akpro, il quale, avendo già ricevuto un provvedimento di ammonizione al 26° minuto nel primo tempo, veniva quindi ammonito per la seconda volta ed espulso".
Nel frattempo l'Albinoleffe, a sua volta, ha depositato una memoria mediante la quale ha richiesto, in via preliminare, di dichiarare l’inammissibilità, l’improponibilità e/o l’improcedibilità del ricorso.
Il Giudice Sportivo, letti tutti gli atti, ha osservato quanto segue: "Nel procedere preliminarmente all’esame della richiesta istruttoria avanzata dalla Ricorrente, va rilevato che essa risulta assorbita dal contenuto del supplemento arbitrale richiesto da questo ufficio dopo il deposito del ricorso in oggetto. Invero, dalla lettura del supplemento di referto si evincono, in modo puntuale e univoco, tutti gli elementi, le circostanze e la dinamica dei fatti che hanno determinato l’adozione del provvedimento disciplinare della seconda ammonizione, che, a sua volta, ha comportato l’espulsione del tesserato della Ricorrente. D’altra parte, la Ricorrente ha ricevuto copia del supplemento e, a fronte del relativo contenuto, non risulta avere reiterato la richiesta istruttoria in esame che, pertanto, va disattesa".
A questo punto, ecco la decisione finale: "In applicazione della normativa e dei principi vigenti in tema di FVS, questo Giudicante ritiene che il ricorso sia infondato".
Fra le disposizioni che regolano l’utilizzo della Procedura FVS, scrive Palazzi, assume una valenza logico giuridica assorbente la disposizione contenuta nel documento denominato Football Video Support - Extended Trial Phase Interim Protocol - August 2025 - Version 1.1., alla pagina 12, che così recita:
Match validity
In linea di principio, una gara non viene invalidata a causa di uno o più fattori:
• malfunzionamenti della tecnologia;
• decisioni errate relative all'utilizzo del sistema FVS;
• decisioni di non intraprendere un riesame (anche perché non è stata presentata una richiesta immediatamente dopo la decisione/incidente);
• revisioni di una decisione/incidente non rivedibile.
"Orbene, pare evidente che la normativa che regola l’uso della FVS esclude espressamente che qualsiasi tipo di errore nell'utilizzo del sistema FVS possa comportare effetti sulla validità della gara interessata - prosegue il Giudice - Tale tipo di disposizione, ad avviso di questo Giudice, non consente di sussumere anche l’ipotetico erroneo utilizzo del protocollo FVS nella categoria degli errori tecnici che possono alterare la regolarità della gara, ai sensi dell’articolo 65 C.G.S. Pertanto, la prospettazione di un errore tecnico collegato ad un’errata procedura nell’applicazione del protocollo FVS non può, in nessun caso, comportare l’irregolarità della gara, in applicazione dell’univoca disposizione sopra richiamata".
E ancora: "Nella parte testualmente richiamata, il protocollo, da una parte, prevede e consente l’adozione di un provvedimento diverso da quello per il quale è ammessa la richiesta di FVS. Dall’altra, statuisce che il mancato accoglimento della richiesta a base della FVS non comporta la preclusione ad una decisione differente rispetto sia a quella invocata che a quella adottata nell’immediatezza dell’azione ma, viceversa, determina soltanto la “spendita” di una delle card concesse a ciascuna delle due squadre. Ciò che è concretamente accaduto nella specie. Di talché, il ricorso si deve ritenere destituito di fondamento anche in ordine alla dedotta violazione del protocollo FVS".
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